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Consigli di Comunità e parrocchiali
quali candidati
- 20 ottobre 2019 -
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QUESTA PAGINA È DEL 2019 |
I fedeli laici possono presentare ai sacerdoti la propria disponibilità
per essere membri del CPCP Possono essere membri dei consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni ai 61 e oltre… e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.
I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal Sinodo per il CPP: «la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione 12 una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri» (cost. 147, § 4): «va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio» (cost. 147, § 3).
Si prevede che i singoli consiglieri pastorali possono essere eletti o designati per non più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari economici possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo del numero dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale.
I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere «qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera» (cost. 134, § 2, lett. g).
Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli.
I consiglieri degli organismi di comunità pastorale, benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.
Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa le situazioni familiari non conformi all’insegnamento della Chiesa si veda quanto previsto dal cap. VIII dell’esortazione apostolica Amoris laetitia).
Si considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l’essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l’incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l’essere assessore o sindaco.
È inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale o di comunità pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a uno dei comuni facenti parte della comunità pastorale; «i consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco [o del responsabile di comunità pastorale – n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione» (cost. 346, § 2).
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da ''InCammino Insieme'' n. 35 del 1° settembre
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agosto 2019 pg. 40645 - gr.3449 |
- invio alla redazione di segnalazioni su questa pagina - www.comunitasantiapostoli.it/cpcp/a/cpcp_a9_elez_norme.asp |